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Altre news

28/3/23

La sentenza Snaitech v Facebook (META) e la nuova (?) responsabilità dell'Internet Service Provider

Con sentenza del 15 febbraio 2023n. 1208 il Tribunale di Milano ha condannato Facebook al risarcimento dei danni patiti dalla società Snaitech S.p.A, congiuntamente ai dottori GI. de SI. e AL.AM., per la mancata rimozione di post a carattere diffamatorio pubblicati nelle pagine «Truffa Snaitech» e «Snaitech Truffa», a nulla rilevando la limitata esposizione e visione degli stessi.

Il caso rientra nella fattispecie disciplinata dall’articolo 16 d.lgs. n. 70/2003, rubricato  “Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni -hosting-“ (Decreto emesso in recepimento della Direttiva 2000/31/CE, c.d. Direttiva E-commerce), per cui “il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a)non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente difatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.”

La disposizione deve essere interpretata alla luce dell’orientamento della Suprema Corte italiana (c.d. sentenze gemelle n. 7708-7709, 19 marzo 2019) ed europea (Sentenza della Grande Sezione del 22 giugno 2021, cause riunite C-682/18 e C-683/18), per cui l’hosting provider non è tenuto ad effettuare un controllo diffuso dei contenuti sulle piattaforme di propria competenza, escludendo, fintanto che non ne venga a conoscenza, la ricerca ‘attiva’ di attività illecite.

Ciò premesso, a prescindere dalla differenza in termini di definizione e, e relativa responsabilità tra l’Internet Service Provider (ISP) cosiddetto “attivo”, individuato dalla Cassazione civile n. 7708 nel “prestatore dei servizi della società dell'informazione che svolge un'attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo” e quello “passivo”, sul piano oggettivo il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità di Facebook sulla base di una “condotta commissiva mediante omissione e, quindi, di aver concorso nel comportamento lesivo altrui a consumazione permanente” per non aver cancellato i post diffamatori dei quali fosse al  corrente.

Sotto il profilo soggettivo, la conoscenza dell’attività manifestamente illecita, di cui non si impedisce la realizzazione, connota la fattispecie come “ipotesi di responsabilità per fatto proprio colpevole”, in luogo di una diversa responsabilità oggettiva o per fatto altrui, determinando a carico dei ricorrenti l’onere della prova (condotta, evento, nesso causale ed elemento soggettivo). il Tribunale si è focalizzato sulla conoscenza dell’evento da parte di Facebook e sulla manifesta illiceità.

Con riguardo al primo aspetto, decisiva è risultata essere, nel caso concreto, la duplice segnalazione da parte della società lesa dei comportamenti illegittimi avvenuti sulla piattaforma; il successivo riscontro negativo da parte di Facebook ha reso incontrovertibile la sua conoscenza in ordine all’esistenza dei post diffamatori, soddisfacendo quindi la dimostrazione di questo primo aspetto.

Rispetto al carattere manifestamente illecito dell’attività compiutasi, in premessa si è chiarito come, per essere manifestamente illecita, tale attività dovesse essere riconoscibile dal provider “senza particolare difficoltà, con riferimento all’esperienza, conoscenze tipiche e diligenza professionale esigibili”.

Alla luce di quanto sopra, si è rinvenuta l’illiceità della condotta nel fatto che l’autore del contributo pubblicato avesse asserito, sulla base di mere convinzioni personali, una responsabilità penale della Snaitech per la commissione di svariati illeciti, senza alcun fondamento rispetto a quanto risultante negli atti giudiziari; così determinando una palese lesione dell’onore e della reputazione degli interessati.

L’ulteriore circostanza per cui l’autore del contributo pubblicato sulla piattaforma social, al dichiarato fin di diffondere le false informazioni, ha volontariamente divulgato nomi e cognomi dei soggetti interessati, ha escluso l’applicazione della scriminate dell’esercizio del diritto di critica (quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero ex art 21 Cost).

Si è osservato come, altrimenti, “si attribuirebbe a ciascuno il diritto di attribuire prima, e diffondere poi, anche tramite social network, notizie in merito alla perpetrazione di reati sulla base di mere intime convinzioni. Si comprende che consentire ciò avrebbe pervasivi effetti deleteri per l’onore e la reputazione dei soggetti esposti ad aggressione mediatica, anche in ragione dell’ampia capacità diffusiva dei contenuti che ospitano le piattaforme cd. Social”.

Sicché, anche in ragione della struttura tecnica e organizzativa di cui Facebook dispone, il Tribunale ha ritenuto che potesse facilmente riconoscere la natura manifestamente diffamatoria dei contenuti oggetto di rimozione. In ordine alla sussistenza del danno non patrimoniale e alla pretesa risarcitoria pari ad Euro 100.000 per attore della Snaitech, si è riconosciuto come, alla luce della richiamata Cassazione civile sez. III, 18.11.2022 n.34026, l’allegazione di circostanze di fatto ed elementi costituitivi tali da determinare una lesione della reputazione della stessa, come nel caso di specie, fossero idonei a far sorgere tale pretesa in capo alla stessa, a nulla rilevando la qualifica di persona giuridica.

Tuttavia, il Tribunale, pur riconoscendola potenzialità diffusivo-lesiva dell’informazione permessa dalla piattaforma nonostante l’esiguità dei post e lo scarso seguito degli stessi (in relazione ai ‘mi piace’ o ‘commenti’ registrati) per la quantificazione del danno ha riconosciuto quale danno un importo simbolico di Euro 5.000 (per ciascuno dei ricorrenti).

La decisione è stata acclamata come un precedente che, seppur con il limitato effetto che un precedente può avere in un ordinamento di civil law come il nostro, potrà segnare una svolta nel regime di responsabilità degli internet service provider, facendo da apripista ad una visione differente del ruolo dei social network rispetto alla responsabilità sui contenuti ospitati.  

 

Princivalle Apruzzi Danielli –Tutti i diritti riservati

 

 

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11/11/22

Sistemi di Informazione Creditizia: Organismo di Monitoraggio

Con la delibera 6 ottobre 2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2022, è stato finalmente approvato il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia (SIC) gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e accreditato il nuovo Organismo di monitoraggio (ODM) per tutelare i consumatori da eventuali problemi riscontrati con gli operatori del sistema.

Il nuovo codice completa il percorso normativo avviato dal Garante nel 2019 quando aveva già approvato il codice di condotta, ma con riserva, nell’attesa di completare la fase di accreditamento dell’ODM.

Il nuovo codice disciplina le categorie di dati che possono essere trattate (quali dati identificativi, anagrafici e sociodemografici; dati relativi alla richiesta/rapporto; dati di tipo contabile; dati relativi al contenzioso e adattività di recupero del credito, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale degli interessati), le modalità di raccolta e registrazione dei dati, le modalità con le quali gli interessati devono essere informati, i tempi di conservazione e le modalità attraverso le quali deve essere fornito il preavviso della segnalazione.

Per quanto riguarda l’istituzione del nuovo Organismo di monitoraggio del rischio, lo stesso sarà composto da tre componenti, uno designato dal CNCU (Consiglio nazionale consumatori e utenti); un altro, in qualità di vicepresidente, designato all’unanimità dai gestori aderenti al presente codice di condotta; il terzo nominato in accordo tra questi ultimi e CNCU all’unanimità, il quale ricoprirà il ruolo di presidente.

I membri dell’Organismo, investiti dei requisiti di onorabilità, autonomia, indipendenza, professionalità ed esperienza, avranno il compito primario di svolgere tutte le verifiche opportune, ivi incluse ispezioni sia da remoto che presso la sede dei gestori aderenti, nonché gestirei reclami eventualmente insorti tra i gestori e gli interessati, relativamente alle violazioni del codice di condotta.

Il codice precisa, tuttavia, che in caso di reclamo da parte di un interessato, lo stesso potrà essere proposto solo in via residuale, ovvero quando saranno stati esercitati i diritti di cui all’art. 9 del codice di condotta; gli sarà comunque preclusa la possibilità di avviare in sede giudiziaria ordinaria o amministrativa una procedura avente il medesimo oggetto o attinente alle medesime questioni sollevate avanti l’ODM, ma non anche di poter adire il Garante per la protezione dei dati personali, che manterrà inalterate tutte le sue competenze, incluse quelle di vigilanza sull’ODM stesso.

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4/12/21

Agenzia: attenzione alle nuove forme di promozione sul web, la contribuzione diventa obbligatoria?

Promozioni on-line, influencer e personal shopper sul web e sui social potrebbero finire nel mirino dell’ente di previdenza per agenti e rappresentanti di commercio che pretende il pagamento dei contributi previdenziali dai preponenti.

In materia di distribuzione commerciale va posta molta attenzione ai contratti che vengono stipulati. A fronte delle nuove e più fluide figure di intermediazione, determinate anche dall’evoluzione tecnologica, l’Enasarco annuncia per i prossimi anni maggiori ispezioni al fine di combattere le forme di elusione contributiva “mascherate” da rapporti di procacciamento.

In merito ai nuovi procacciatori, che comprendono adesso anche personal shopper, influencer e promoter che operano sul web, la Corte di Cassazione è chiamata ad esprimersi in merito alla riconducibilità o meno delle relative attività di propaganda, in qualunque modo finalizzate alla conclusione di un determinato affare, all’attività promozionale dell’agente di commercio come regolamentata dagli articoli 1742 e seguenti del codice civile, focalizzando principalmente l’attenzione sul nesso di causalità tra l’attività del procacciatore e la conclusione dell’affare.

Enasarco sta quindi monitorando gli interventi della giurisprudenza sul punto dal momento che i settori destinati a essere coinvolti da tale evoluzione, e quindi dalle prossime attività ispettive della stessa Enasarco, sono potenzialmente ampliati partendo dal classico settore farmaceutico e libraio fino ad arrivare alle attività di call center e di promozione tramite web.

Dunque, divenendo più  fluido e labile il confine tra attività promozionale tipica dell’agente di commercio e attività di distribuzione in genere, anche l'ente previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio prevede un adeguamento delle proprie ispezioni in ottica inclusiva degli obblighi contributivi in favore dei nuovi promotori a carico dei preponenti.

Per non farsi trovare impreparati gli operatori interessati devono prestare massima attenzione al contenuto dei propri contratti di distribuzione: mai come ora è raccomandabile un’attenta revisione legale dei testi contrattuali.

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22/9/21

Green pass in ambito privato: nuovi obblighi per il datore di lavoro

Come noto nella giornata di ieri 21 settembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 127 (il Decreto Green Pass bis) il quale ha previsto l’estensione dell’ambito applicativo del Green Pass al personale del settore pubblico e privato, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari e a tutti i soggetti che prestano, a qualsiasi titolo (anche in forza di contratti esterni), la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nei luoghi di lavoro.

DECORRENZA - Tale obbligo entrerà in vigore il 15 ottobre p.v., permarrà fino al termine dello stato di emergenza, attualmente previsto per il 31 dicembre 2021, e sono previsti casi di esenzione solo per coloro in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

MODALITA’ - Il decreto disciplina anche le modalità operative di controllo (da svolgersi esclusivamente tramite l’App “VerificaC19” scaricabile sia per i sistemi Android  che Apple) che i datori di lavoro sono chiamati ad adottare prevedendo che il controllo avvenga, ove possibile, al momento dell’accesso al luogo di lavoro e che possa essere effettuato anche a campione.

DATI PERSONALI E ADEMPIMENTI PER LA LORO TUTELA - Ora, è indubbio che – così come già previsto per altri settori quali ristorazione, cinema etc… - la verifica del possesso del Green Pass integra un trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR poiché permette alla persona preposta al controllo di visionare i dati contenuti nel Green Pass e nei documenti di identità.

Conseguentemente sarà necessario attivarsi per adottare le opportune cautele mantenendosi compliant con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, sarà opportuno:

(i)            Individuare in modo formale il soggetto deputato al controllo del Green Pass e provvedere a nominarlo quale soggetto autorizzato al trattamento ex art. 29 GDPR fornendogli le opportune istruzioni operative in ottemperanza a quanto stabilito dai provvedimenti governativi;

(ii)           redigere apposita informativa ex art. 13 GDPR in merito al trattamento dei dati che verrà effettuato – precisiamo che è stato sancito il divieto di conservazione, in qualunque forma, dei dati relativi al Green Pass (conseguentemente scoraggiamo la raccolta preventiva, in qualunque forma, dei Green Pass, prassi errata già invalsa presso molti operatori);

(iii)          censire lo specifico trattamento all’interno del Registro dei trattamenti;

(iv)          valutare con il proprio DPO o con il consulente privacy il rischio connesso ai fini della valutazione di impatto ex art. 35 GDPR – precisiamo per completezza che al momento non sono state date informazioni specifiche da parte del Garante ma alla luce del tipo di trattamento e delle conseguenze che ne derivano sarebbe opportuno valutare tale possibilità;

(v)           in linea generale, attenersi ai principi sanciti dal GDPR al fine di garantire la riservatezza dei propri dipendenti, collaboratori, nonché di soggetti terzi quali clienti, fornitori o altri;

(vi)          NON RACCOGLIERE i certificati medici dei soggetti esenti poiché rappresentano dati sanitari. I certificati dovranno essere consegnati dai dipendenti al medico competente quale unico soggetto autorizzato alla loro raccolta.

Infine, vi precisiamo che sarà necessario adeguarsi e predisporre le modalità operativo-organizzative entro il 15 ottobre e che sono previste sanzioni anche per i datori di lavoro che non si attengono alle prescrizioni (i.e. omessa verifica del Green Pass, omessa definizione delle modalità operative entro il termine, presenza di lavoratori privi di Green Pass).

I nostri professionisti sono a disposizione per il supporto necessario.

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16/7/20

Invalidità del Privacy Shield UE-USA: La decisione della Corte di Giustizia Europea

La decisione della Commissione Europea relativa alla adeguatezza della protezione offerta dal regime del Privacy Shield UE-USA del 12 luglio 2016 deve considerarsi invalida.

Nel 2015 con la sentenza “Schrems I” era stata dichiarata invalida la decisione (UE) 2000/520 (“Approdo sicuro”) con la quale la Commissione aveva dichiarato adeguato il livello di protezione dei dati garantito dagli Stati Uniti. A seguito di questa decisione, il Sig. Schrems aveva formulato una nuova denuncia, la quale ha portato all’avvio di un procedimento davanti alla Corte di Giustizia volto ad indagare la validità della decisione (UE) 2010/87 sulle clausole contrattuali standard e della decisione (UE) 2016/1250 sull’adeguatezza dello scudo privacy UE-USA che era stata adottata dalla Commissione a seguito della sentenza Schrems I.

In data odierna, la Corte diGiustizia dell’Unione Europea ha confermato la validità della decisione (UE)2010/87 relativa alle clausole contrattuali tipo ma ha dichiarato invalida la decisione (UE) 2016/1250 assunta ai sensi dell’art. 45 del GDPR alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

In particolare, la Corte hachiarito che:

-       la valutazione del livello di protezione garantito nel contesto di un trasferimento verso i paesi terzi deve prendere in considerazione sia le clausole contrattuali concordate tra il titolare o il responsabile del trattamento e il destinatario stabilito nel paese terzo quanto, sia, in relazione all’eventuale accesso delle autorità pubbliche di tale paese ai dati personali trasferiti, gli elementi rilevanti del sistema giuridico di tale paese ai sensi dell’art. 45, comma 2 del GDPR;

-       la normativa interna statunitense non garantisce agli interessati diritti nei confronti delle autorità azionabili dinnanzi ai giudici e che il meccanismo di mediazione previsto dalla decisione (UE) 2016/1250 non garantisce l’indipendenza del mediatore, né la possibilità per questo di adottare decisioni vincolanti verso l’intelligence statunitense;

-       le autorità di controllo sono tenute a sospendere o vietare il trasferimento di dati verso paesi terzi se le clausole contrattuali standard non sono o non possono essere rispettate e se non sono presenti altri mezzi per garantire la protezione richiesta dal GDPR.

Ne consegue che la decisione(UE) 2016/1250, oltre a non rispettare i requisiti di cui al GDPR, viola le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali in quanto non garantisce il rispetto alla vita privata, familiare, alla protezione dei dati e alla tutela giurisdizionale.

Conseguentemente il trasferimento dei dati personali da un titolare o responsabile situato nell’UE verso un destinatario locato negli USA non potrà più essere effettuato sulla base dell’inclusione del destinatario nella lista dei soggetti aderenti al Privacy Shield ma dovranno essere invocate le altre garanzie previste dal GDPR agli artt. 46 (garanzie adeguate), 47 (Norme vincolanti d’impresa) e 49(deroghe) del GDPR.

L’attenzione per le aziende dovrà essere quindi portata verso la stipula (non automatica in molti casi)delle clausole standard proposte dai provider dei servizi e dalle piattaforme social e la fornitura di una corretta informativa agli interessati inconsiderazione della garanzia adottata e della base giuridica in uso.

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15/4/20

Facilitata la conclusione dei contratti bancari durante l’emergenza Covid-19: forma scritta soddisfatta via email

Fra le norme introdotte dal d.l. 08/04/2020, n. 23, l’art. 4 (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato) prevede che il requisito della forma scritta previsto (a pena di nullità) dall’art. 117 del Testo Unico Bancario (TUB), durante il periodo dell’emergenza sanitaria (quanto meno, quindi, fino al 31 luglio 2020) sia soddisfatta, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), anche quando il cliente, che sia classificabile quale “cliente al dettaglio” secondo la vigente normativa, esprima il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che il consenso sia accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e il messaggio da cui il consenso emerge sia conservato insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.

In altri termini, non necessita la apposizione della firma digitale o autografa da parte del cliente, ma è sufficiente il suo consenso prestato tramite e-mail ai fini della valida conclusione del contratto bancario. Allo scopo di evitare future contestazioni, potrà essere utile per l’intermediario verificare che l’indirizzo e-mail dal quale si attende il consenso sia effettivamente in uso al cliente, per esempio, tramite un sistema di doppia autenticazione.

La seconda parte della norma precisa che “il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole” e, dunque, anche mediante invio tramite e-mail. Sarà, poi, cura dell’intermediario consegnare copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

Da notare, infine, che il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

Vale la pena ricordare, in conclusione, che resta ferma l’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio.

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16/4/19

Regolamento (UE) 2016/425 e Direttiva 89/686/CEE

Mancano pochi giorni al 21 aprile 2019, data entro la quale, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, dovranno essere immessi sul mercato i dispositivi di protezione individuale (DPI) certificati ai sensi della abrogata Direttiva 89/686/CEE. Solo una volta soddisfatta la condizione dell'immissione sul mercato entro il termine anzidetto, infatti, i DPI potranno circolare sul mercato interno dell'Unione fino al 21 aprile 2023 o fino alla data di scadenza della relativa certificazione CE, se anteriore.

Ricordiamo che per "immissione" sul mercato si intende la prima "messa a disposizione" sul mercato interno di un DPI e che per "messa a disposizione" si intende una cessione, a titolo oneroso o gratuito, del DPI per la distribuzione o l'uso sul mercato. A certe condizioni, l'offerta on line di DPI può essere considerata "messa a disposizione" e, se la prima, "immissione" sul mercato.

Il Regolamento (UE) 2016/425, inoltre, innova la definizione di "fabbricante", estendendola agli operatori che immettono sul mercato DPI sotto il proprio nome o marchio pur non avendoli materialmente fabbricati (es. perché ordinati presso un fornitore terzo con sede all'interno o all'esterno dell'Unione). Ne consegue quindi l'applicabilità, al soggetto così individuato quale fabbricante, di tutti gli obblighi derivanti a carico di tale figura ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, quali, per esempio, l'onere di emettere la dichiarazione di conformità.

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25/3/19

Nuovo protocollo d'intesa fra OAM e Guardia di Finanza

L'OAM (Organismo agenti e mediatori) ha reso noto, tramite un comunicato stampa disponibile anche sul proprio sito istituzionale, di aver sottoscritto un protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza.

L'obiettivo del protocollo è quello di garantire a OAM e Guardia di Finanza di coordinare le attività e di favorire l'interscambio di dati, notizie e informazioni utili per le attività di rispettiva competenza, con l'obiettivo sostenere, in ossequio all'approccio basato sul rischio, le attività della Guardia di Finanza a tutela della prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, verso gli operatori che presentano maggiori indici di anomalia in ordine al possibile coinvolgimento in attività illecite. Particolare attenzione sarà prestata al settore dei cambia valute e ai soggetti operanti nella conversione delle cosiddette cripto-valute.

Ulteriore obiettivo dell'accordo è quello di favorire l'individuazione e la repressione dei casi di abusivismo.

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8/9/18

In arrivo il decreto di adeguamento del GDPR

Nella riunione di ieri 8 agosto 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto atteso per l'armonizzazione del Regolamento UE 679/2016 con a normativa italiana in vigore.

Si legge nel comunicato stampa che il Codice della Privacy non sarebbe stato interamente abrogato così come i provvedimenti del Garante, le autorizzazioni e i codici deontologici, che saranno oggetto di successivo riesame. Una luce si scorge nell'annunciata semplificazione per le micro, piccole e medie imprese in favore delle quali il Garante dovrebbe promuovere modalità semplificate di adempimento degli obblighi imposti.

E possibile leggere il comunicato stampa ufficiale a seguente link: http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-14/9813

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27/4/18

Banca d'Italia fornisce elenco della terminologia standardizzata europea

Banca d'Italia ha emesso il provvedimento che riassume la terminologia standardizzata europea in relazione ai servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento (Dir. 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base - Payment Account Directive).

I prestatori di servizi di pagamento dovranno adottare la nuova terminologia standard nei documenti di informazione precontrattuale e e nei contratti entro il 31 gennaio 2019. Per i contratti in corso dovrà essere fornita apposita comunicazione alla clientela.

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27/4/18

Informazione o fake news? La Commissione Europea dichiara guerra alla disinformazione on-line

Un comunicato della Commissione Europea di ieri 26 aprile 2018 informa delle nuove proposte dell’Unione Europea rispetto alla questione fake news.

Entro luglio un codice di condotta sulla disinformazione dovrebbe essere realizzato con lo scopo di assicurare:

- trasparenza circa i contenuti sponsorizzati e limitazioni per la pubblicità di natura politica,

- chiarezza circa le funzioni degli algoritmi;

- introduzione di strumenti per identificare fake account e sviluppare possibilità di accesso a fonti di informazione diverse;

- agevole e continuo monitoraggio da parte di giornalisti, ricercatori e autorità pubbliche della disinformazione on line;

- creazione di una rete indipendente di accertatori delle notizie operanti con un metodo condiviso e nel rispetto delle best practices con lo scopo di effettuare il maggior numero possibile di correzioni;

- realizzazione di una piattaforma comunitaria on-line a supporto della rete di accertatori e ricercatori accademici per la raccolta e analisi delle informazioni;

L’iniziativa della Commissione, ideata dal gruppo di esperti sulle fake news (High Level Expert Group on Fake News, “HLEG”) prende le mosse dal caso Facebook -  Cambridge Analytica nell’ottica di sollecitare e promuovere la conoscenza dell’uso e la crescita di una cultura critica dei media nelle scuole e lo sviluppo di sistemi di identificazione su base volontaria in modo da aumentare il livello di credibilità dei contenuti on-line.

Prossimamente, fa sapere la Commissione, sarà organizzato un forum internazionale intorno al quale si raccolgano i principali stakeholders in ottica di collaborazione e coordinamento alla lotta alla disinformazione.

Entro la fine dell’anno saranno resi noti i primi risultati raggiunti.

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10/4/18

IFRS 9: effetti diluiti per gli intermediari finanziari 106 TUB

Con una nota pubblicata sul proprio sito il 9 aprile 2018 (Applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 agli intermediari finanziari ex. art. 106 TUB), la Banca d'Italia ha consentito agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB di beneficiare di un periodo di cinque anni al fine di distribuire l'impatto sui fondi propri derivante dall'applicazione del nuovo principio.

La deroga è prevista ai sensi dell'art. 473-bis del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR). Il principio contabile IFRS 9 si applica già dall'esercizio 2018.

Gli intermediari finanziari dovranno comunicare alla Vigilanza se intendono beneficiare della deroga o meno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito della Banca d'Italia. Nella comunicazione, gli intermediari finanziari dovranno anche dar atto di quale metodo di calcolo intendano avvalersi.

La Circolare 288 (Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari) sarà aggiornata alla prima utile occasione.

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30/3/18

Cessione del quinto dello stipendio: Banca d'Italia emana nuovi orientamenti.

Dopo gli interventi del 2009 e del 2011, la Banca d'Italia torna a occuparsi del comparto "cessione del quinto dello stipendio" (CQS) dettando nuovi orientamenti volti a evidenziare la pratiche scorrette rilevate sul mercato e a suggerire le best practice che gli operatori virtuosi dovrebbero adottare.

La Banca d'Italia ritiene il settore CQS particolarmente sensibile, sia per la fascia di clientela, notoriamente più debole, alla quale si rivolge, sia per l'elevato numero di reclami che lo caratterizza, rispecchiato in un ampio numero di ricorsi davanti all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF - i contenziosi trattati dall'ABF relativi al comparto CQS rappresentano, anno 2017, il 72% del totale).

Nell'ampio documento, la Vigilanza si sofferma su numerosi aspetti rilevanti: valutazione del merito creditizio della clientela, prefinanziamenti, costi e relativa rappresentazione, rete distributiva (trasparenza dei costi connessi, responsabilità delle banche e degli intermediari finanziari, remunerazione), comunicazioni alla clientela, cessione dei rapporti.

Significativa anche la novità inerente il prospetto standard di rappresentazione dei costi di estinzione alla clientela volto a migliorare la conoscenza del consumatore dei costi relativi non solo al nuovo prestito, ma anche a quelli relativi all'estinzione (per esempio derivanti dalla mancata restituzione delle commissioni cosiddette upfront).

Tutti gli orientamenti si intendono applicabili anche alla delegazione di pagamento.

La Banca d'Italia si attende il pronto allineamento del mercato ai nuovi indirizzi, riservandosi lo svolgimento delle azioni di controllo di competenza.

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8/3/18

Pubblicato Action Plan della Commissione Europea sulle fintech

La Commissione Europea ha pubblicato il piano di azione per lo sviluppo dell'industria fintech (ossia l’innovazione nel settore dei servizi finanziari resa possibile dalla tecnologia - technology-enabled innovation in financial services), con l'ambizioso obiettivo di rendere l'Unione Europea un centro di attrazione e sviluppo ideale per le startup di questo promettente settore.

La Commissione ha individuato 8 aree di azione su cui si attendono nell'immediato futuro significativi interventi:

1) garantire requisiti di autorizzazione chiari e convergenti per le imprese fintech;

2) fornire un quadro di norme comuni e soluzioni interoperabili per le tecnologie finanziarie;

3) permettere ai modelli di business innovativi di espandersi in tutta l’UE attraverso i facilitatori dell’innovazione;

4) valutazione dell’adeguatezza del quadro normativo sotto il profilo della neutralità tecnologica;

5) eliminare gli ostacoli all’uso dei servizi di cloud;

6) iniziativa per una blockchain pubblica dell’UE;

7) sviluppo di capacità e conoscenze in un laboratorio dell’UE per le tecnologie finanziarie;

8) rafforzare la ciber-resilienza del settore finanziario dell’UE.

Il nostro studio, che si occupa sia di diritto bancario e finanziario, sia della normativa legata alle nuove tecnologie, osserva con attenzione tutti gli sviluppi che coinvolgono un settore trasversale alle proprie competenze come l'area fintech.

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16/2/18

Antiriciclaggio. Banca d’Italia pubblica le “buone prassi” in tema di individuazione e di adeguata verifica rafforzata delle Persone Politicamente Esposte.

A seguito dell’esito di alcune ispezioni relative alle modalità con cui gli intermediari bancari adempiono agli obblighi di adeguata verifica rafforzata, la Banca d’Italia ha deciso di emanare una serie di “buone prassi” in materia di Persone Politicamente Esposte.

Tali prassi hanno ad oggetto:

  • Il governo della gestione delle PEPs
  • le modalità di individuazione delle PEPs
  • la classificazione del relativo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
  • le modalità di adeguata verifica rafforzata delle PEPs
  • il sistema dei controlli interni (controlli di primo livello e controlli della funzione antiriciclaggio).
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16/2/18

Valuta virtuale: il Mef pone in pubblica consultazione la bozza dello schema di decreto per i prestatori di servizio.

Il Mef ha posto in consultazione fino al 16 febbraio 2018 lo schema del decreto per la comunicazione dell’operatività sul territorio nazionale, da parte dei prestatori di servizi relativi alla valuta virtuale. 

La definizione fornita ricalca esattamente quella prevista dal D.Lgs. 90/2017, intendendosi per valuta virtuale “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e traferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

Saranno obbligati ad effettuare tale comunicazione sia i soggetti che già svolgono tale attività, sia coloro che intendono avviarla. 

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9/2/17

Entro il 30 giugno l’adeguamento per le piattaforme di social lending

Le nuove regole in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche sono entrate in vigore lo scorso 1° gennaio 2017 e interessano anche il social lending.

Sono diverse le novità, in particolare per le società cooperative (per il cosiddetto “prestito sociale”) e per le piattaforme di crowd funding e social lending.

Per queste ultime, in particolare, e, in una certa misura, per coloro che ne usufruiscono in qualità di prestatori e di prenditori, le nuove regole saranno pienamente operative dal prossimo 30 giugno 2017.

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1/8/16

Princivalle Apruzzi Danielli in un finanziamento su base project per euro 26,1 milioni

Princivalle Apruzzi Danielli – Studio Legale ha assistito un importante gruppo industriale nel finanziamento su base project – per 26.1 milioni di euro – di 6 impianti biogas, già operativi, alimentati a biomassa. L’operazione è stata personalmente seguita dai partner Lorenzo Princivalle e Valentina Apruzzi.

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2/2/16

Dal “marchio comunitario” al “marchio dell’Unione Europea”

Al termine dello scorso anno, il 24 dicembre 2015, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) n. 2015/2424 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento sul marchio comunitario. Il regolamento modificativo entrerà in vigore il 23 marzo 2016. Da tale giorno la denominazione dell’UAMI cambierà in “Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e il marchio comunitario sarà denominato “marchio dell’Unione europea”. Le riforma proposta risponde all’esigenza di una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali di tutela dei marchi dei paesi membri UE e comporta uno snellimento delle procedure e una riduzione delle tasse applicate, principalmente per il rinnovo del marchio comunitario.

Quale conseguenza, i marchi comunitari già registrati diverranno automaticamente “marchi dell’Unione Europea” e le domande in corso domande per “marchi dell’Unione Europea”.

Di seguito trovate un link al nuovo regolamento comunitario visibile sulla pagina dell’UAMI/EUIPO (https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/legal_reform/regulation_20152424_it.pdf)

In vista dell’imminente entrata in vigore della riforma il Presidente dell’UAMI ha precisato che il rinnovo dei marchi comunitari che scadono prima del 23 marzo 2016 saranno soggetti al pagamento delle tasse di rinnovo attualmente in vigore (quelle vigenti pre-riforma) anche se il rinnovo viene richiesto dal titolare del marchio comunitario dopo tale data. Mentre il rinnovo dei marchi comunitari che scadono a decorrere dal 23 marzo prossimo in poi saranno soggetti al pagamento delle nuove tariffe anche se la richiesta di rinnovo viene effettuata dal titolare del marchio comunitario prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento. I moduli di domanda e il nuovo calcolatore delle tasse saranno aggiornati automaticamente sul sito dell’UAMI per rispecchiare il nuovo sistema in vigore.

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2/2/16

Il sito internet di Princivalle Apruzzi Danielli è ora disponibile in cinese

Princivalle Apruzzi Danielli costruisce un ponte fra l’Italia e la Cina: la scelta di tradurre il proprio sito web anche in cinese intende avvicinare lo studio alle imprese italiane con interessi in Cina, da un lato, e agli studi legali e potenziali clienti cinesi che abbiano necessità di assistenza in Italia, dall’altro.

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19/1/16

E’ on line il nuovo website di Princivalle Apruzzi Danielli

Siamo lieti di comunicare che è on line il nuovo website di Princivalle Apruzzi Danielli – Studio Legale – Bologna.

Il sito è stato ampliato e ridisegnato secondo un gusto essenziale e moderno, che rende ancora più facile la consultazione, il reperimento delle informazioni e dei recapiti per contattare lo Studio.

Ci auguriamo che sia di vostro gradimento!

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29/12/15

Princivalle Apruzzi Danielli nell’acquisizione di quote di s.r.l.

Princivalle Apruzzi Danielli ha assistito, in un’operazione conclusa immediatamente a ridosso delle festività, un gruppo industriale italiano nell’acquisizione di una quota di una s.r.l.

La transazione, di rilevante valore economico, vedeva come parte venditrice un’importante banca e ha anche comportato la necessità di sciogliere il patto parasociale vigente fra i soci.

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18/5/15

Pubblicate anche le nuove istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

Come ci si attendeva, la Banca d’Italia ha emanato, subito dopo la pubblicazione del decreto di attuazione del d. lgs. 141/2010, le nuove istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari.

Si può dunque considerare concluso l’iter normativo di riforma dell’intermediazione finanziaria in Italia.

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12/5/15

Arrivano le norme attuative per gli intermediari finanziari

Lo scorso 8 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo lunga attesa, il d.m. 2 aprile 2015 n. 53 in materia di intermediari finanziari.

Dopo questo provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 23 maggio, si attendono solo le nuove Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia affinché la riforma degli intermediari finanziari, avviata con d.lgs. 141/2010, veda finalmente pieno compimento.

Facilitazioni sono previste per le società di recupero crediti che, a determinate condizioni, potranno rendersi cessionarie dei crediti stessi, per le fideiussioni infragruppo e per i finanziamenti concessi da produttori di beni o servizi a soggetti appartenenti alla filiera distributiva del prodotto.

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14/4/15

Princivalle Apruzzi Danielli nell’acquisizione da parte di una società ungherese del distributore italiano

Princivalle Apruzzi Danielli, con i partner Valentina Apruzzi e Lorenzo Princivalle, ha assistito un importante cliente ungherese nell’acquisizione del proprio distributore italiano. L’operazione si è conclusa nel dicembre 2014.

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1/12/14

Disco verde del Consiglio di Stato al MEF sugli intermediari finanziari

Il Consiglio di Stato, lo scorso 6 novembre, ha dato il proprio sostanziale assenso alla prosecuzione dell’iter che dovrebbe condurre all’emanazione del decreto ministeriale che riordinerà il settore dell’intermediazione finanziaria.

Si tratta di un tassello fondamentale perché la riforma che ha preso avvio con il d. lgs. 141/2010 trovi definitiva e completa attuazione.

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14/11/14

Guida in stato di ebbrezza e lavori di pubblica utilità: un meccanismo che funziona

La Legge 120/2010 prevede la possibilità di sostituire le sanzioni previste dalla legge per la guida in stato di ebbrezza, con lo svolgimento di un’attività non retribuita a favore della collettività. Tale meccanismo comporta – in caso di svolgimento positivo – la revoca della confisca del veicolo, la riduzione del tempo della sospensione della patente e l’estinzione del reato.

Non è sempre agevole per un avvocato trovare gli enti che diano la disponibilità per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, ma viste le numerose convenzioni stipulate dal Tribunale di Bologna e l’esperienza dello Studio Legale Princivalle Apruzzi Danielli in questo campo, si può affermare come tale meccanismo non rimanga solo sulla carta, ma possa essere un valido ed efficace strumento alternativo alla condanna per tale reato.

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24/2/14

Novità in materia di internazionalizzazione e competenza territoriale per le controversie relative a società estere

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 21 febbraio 2014 n. 9 che ha convertito con modifiche il decreto legge “Destinazione Italia” 145/2013. (E possibile reperire il testo al seguente link http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/02/21/14A01372/sg)

Tra le novità di rilievo segnaliamo:

–          L’incremento di 22,5 milioni delle risorse del fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione nel nostro paese delle start up innovative, destinato principalmente alle PMI

–          Modifiche al decreto 168/2003 istitutivo delle sezioni specializzate in materia di impresa con la previsione di Tribunali competenti per le controversie che coinvolgono società con sede all’estero.

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17/12/13

Nuovi Uffici

Dal prossimo 20 gennaio 2014 Princivalle Apruzzi Danielli – Studio Legale si sposterà nei nuovi e più confortevoli uffici di Via Santo Stefano 50, sempre nel pieno centro di Bologna.

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4/9/13

Le opportunità della Tech City

Sempre più società e piccole start-up scelgono di spostare la propria sede oltremanica, nel distretto produttivo basato a Londra e comunemente noto come Silicon Roundabout o Tech City.

Le opportunità di networking e la dotazione di infrastrutture d’avanguardia, unite alla tassazione particolarmente favorevole, rendono lo spostamento estremamente attraente.

Il nostro Studio Legale è in grado di prestare asssitenza per il trasferimento o la costituzione della vostra società nel Regno Unito.

Per contatti e informazioni: info@pa-lex.com o +39 0510930400

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4/9/13

Incentivi Smart e Start per le imprese del Sud Italia

Lo Studio, grazie ai collegamenti con le regioni interessate (in particolare, ma non solo, Puglia e Sardegna) fornisce consulenza agli imprenditori interessati ad accedere agli incentivi Smart Start per nuove piccole imprese del mezzogiorno.

L’incentivo Smart (per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) potrà essere utilizzato per coprire i costi di gestione sostenuti nei primi anni di attività.

L’incentivo Start (per le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) stanzia contributi per le spese d’investimento iniziale in innovazione.

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Covid-19 Legal tips

Un breve memo riguardo agli effetti legali dell'emergenza Covid -19 in corso su contratti, termini processuali, diritto penale e data protection.

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Other News

16/7/20

The Privacy Shield UE-USA is invalid: The decision of the European Court of Justice

The European Commission decision of the 12 July 2016 related to the adequacy of the protection provided by the EU-US PrivacyShield should be considered invalid.

 

In the 2015, with the “Schrems I” judgment, the decision (EU) 2000/520 (the “Safe Harbour Decision”) by which the Commission stated that the United States ensured an adequate level of protection was declared invalid. After this judgement Mr. Schrems reformulated his complaint from which a new proceeding in front of the Court of Justice taken place in order to find out if the decision (EU) 2010/87 related to the standard data protection clauses and the decision(EU) 2016/1250 on the adequacy of the protection provided by the EU-U.S.Privacy Shield adopted by the Commission after the Schrems I judgement were valid.

 

Today the European Court of Justice confirmed the validity of the decision (EU)2010/87 related to the standard data protection clauses but the Court stated also that the decision (EU) 2016/1250 adopted pursuant to art. 45 of the GDPR is invalid in the light of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

 

Indeed, the Court has clarified that:

 

•   the assessment of the level of protection required in a transfer to a third country must take into consideration both the contractual clauses agreed between the data exporter placed in the EU and the recipient of the transfer placed in the third country and, pursuant to article 45, par. 2 of the GDPR, the relevant aspects of the legal system of that third country, with regards to any access by the public authorities of such third country to the data transferred;

 

•   the US provisions do not grant data subjects enforceable rights before the Courts against the US authorities and the Ombudsperson mechanism referred to in that decision does not ensure both the independence of the Ombudsperson provided for by that mechanism and the existence of rules empowering the Ombudsperson to adopt decisions that are binding on the US intelligence services;

 

•   the competent supervisory authorities are required to suspend or prohibit a transfer of personal data to a third country if the standard data protection clauses are not or cannot be complied with in that country and that the protection of the data transferred that is required by GDPR cannot be granted by other means.

 

As a consequence, the decision (EU) 2016/1250 is not compliant with the GDPR provisions and it is in breach with the provisions of the Charter of Fundamental Rights because it does not guarantee the respect for private and family life, personal data protection and the right to effective judicial protection.

 

For all this reasons, the transfer of personal data from a data controller or data processor placed in the EU towards a recipient placed in the US cannot longer be made on the basis of the presence of the recipient on the Privacy Shield list but it is necessary to invoke the other guaranties set forth by articles 46 (appropriate safeguard), 47 (Binding corporate rules) and 49 (derogations) of the GDPR.

 

Companies must put their attention toward the signing (in many cases it is not automatic) of the standard clauses proposed by the service providers and the social platforms and the supply of proper information to the data subjects, taking into account the guarantee adopted and the legal basis grounding the processing of the personal data.

 

(Judgmentin Case C-311/18 Data Protection Commissioner v Facebook Ireland and Maximillian Schrems)

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16/4/19

Regulation (EU) 2016/425 and Directive 89/686/EEC

There are only a few days left to 21 April 2019, the date by which, pursuant to Regulation (EU) 2016/425, all the personal protective equipments (PPEs) covered by a certificate of conformity issued under Directive 89/686/EEC can be placed on the market. Only if such condition is met, the PPEs can be made available on the market up to 21 April 2023 or to the date of expiry of the related EC certificate, if earlier.

Please note that "placing on the market" means the first making available of a PPE on the Union market and that "making available" means any supply of a PPE for distribution or use on the Union market in the course of a commercial activity, whether in return for payment or free of charge. Under certain circumstances, offering the PPEs on the Internet may be conidered "making available" on the market and, if the first, "placing" on the market.

Morevoer, Regulation (EU) 2016/425 provides a new and broader definition of manufacturer including those economic operators that market PPEs under their name or trademarks even if the PPEs have been supplied by a third party. As a consequnce, the economic operator placing on the market PPEs under its name will be subject to the obligations set forth under art. 8 Regulation (EU) 2016/425 (such as, for example, issuing the declaration of conformity).

Avv. Lorenzo Princivalle

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18/2/19

By the European Data Protection Board (EDPB) some instructions in case of no-deal Brexit to trafer data from EU countries to UK

What happen to the policies of data trasfer to UK in case of no-deal Brexit? The EDPB provides a brief note with some instructions.

In brief, the transfer shoul follow the options provided by the GDPR;

1) standard clauses (EEA controller to UK controller: 2 sets are available 2001/497/EC and 2004/915/EC - EEA controller to UK processor 2010/87/EU)

2) Binding Corporate Rules (You can apply for the authorization or you may still rely on these BCRs authorised under the former Directive 95/46/EC which remain valid under the GDPR)

3) Codes of conduct and certification mechanisms (guidelines are work in progress)

4) Derogation under art. 49 GDPR

- where an individual has explicitly consented to the proposed transfer after having been provided with all necessary information about the risks associated with the transfer;
- where the transfer is necessary for the performance or the conclusion of a contract between the individual and the controller or the contract is concluded in the interest of the individual;
- if the data transfer is necessary for important reasons of public interest;
- if the data transfer is necessary for the purposes of compelling legitimate interests ofthe organisation.

You can find the note here: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-02-12-infonote-nodeal-brexit_en.pdf

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10/9/18

GDPR: THE INSTRUCTIONS PROVIDED BY THE ITALIAN DATA PROTECTION AUTHORITY ABOUT THE RECORD OF PROCESSING ACTIVITIES

Pursuant to the Sec. 30 of the EU Regulation 679/2016 (GDPR) some controllers whose data processing activity meets some conditions, shall maintain a written record, in electronic form, of the data processing activities under their responsibility. In particular, the record should include the following information:

-         the purposes of processing and relevant legal grounds;

-         a description of the data subjects’ categories and of the personal data categories;

-         the recipients’categories to whom the data are communicated;

-         the transfers of personal data to a third country or an international organisation;

-         the time-limits of the processing activity (i.e. for contractual purposes 10 years,pursuant to the Sec. 2220 of the Italian civil code);

-         a general description of the technical and organisational security measures referred to in Sec.32 GDPR (the Italian Data Protection Authority specifies that the list of the measures under Sec.32 is not exhaustive of the measures that any controller can apply on the basis if the characteristics of its processing activity).

The Record may include any other peace of information useful to describe the processing activity and to demonstrate controller’s compliance with the principle of accountability. The records shall be regularly kept up-to-date in writing, including any electronic form, and must specify the starting date and the date of the last update. The record must be available to the supervisory authority on request.

Yesterday, the Italian Data Protection Authority issued some FAQs to clarify the application of such duty which seems to expand the application of such obligation to further categories of controllers than those provided by the Regulation.

According to the GDPR, the duty applies to the following:

-         enterprises and/or organisations employing at least 250 employees;

-         any controller or processor whose processing activity could endanger data subject’s rights and freedom;

-         any controller or processor processing personal data not occasionally (regularly).

-         any controller or processor who processes special categories of personal (art. 9 GDPR),or data relating to criminal convictions and offences.

The Italian Data Protection Authority in the FAQ lastly published offers some example of entities that should be subject to the mentioned duty:

-        commercial activities, public places or artisan activities with at least 1 employee (bars, restaurants, shops, retailers, workshops) and/or managing medical data (as hairdressers, opticians, tattoo artists, beautician);

-        freelancers,who at least employ 1 person and/or manage medical data and or manage data related to criminal convictions and offences (as lawyers, accountants, doctors, notaries, chemists);

-        associations, foundations and committees processing special categories of personal data,or/and manage personal data related to criminal convictions and offences

-        condos, if they process special categories of personal data (such as resolutions against architectural barriers etc.).

In the opinion of our lawyers keeping the register is always strongly suggested to provide an up-to-date overview of the processing activities undertaken in any organisation and to improve the company’s accountability on data protection, therefore the template provided by the Authority should be enriched with some items. Any process of GDPR’compliance should start from the analysis of any processing activity, the list of the addresses of such personal data, the measures of securities existing to protect such data, the map of any place where such data are collected and stored.

Please referto the following link for any further information about the mentioned FAQs: https://www.garanteprivacy.it/home/faq/registro-delle-attivita-di-trattamento

 

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27/4/18

List of the most representative services linked to a payment account issued

The Bank of Italy has issued the list of the most representative services linked to a payment account, pursuant to DIRECTIVE 2014/92/EU on the comparability of fees related to payment accounts, payment account switching and access to payment accounts with basic features.

Payment services providers shall adopt the standardised terminolgy in both pre-contractual and contractual information no later than January 31, 2019.

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8/3/18

European Commission approves Fintech Action Plan

On 8 March 2018 the European Commission announced the new Fintech (technology-enabled innovation in financial services) Action Plan, aimed at developing the fintech industry in the European Union.

The Commission outlined 8 main actions that will lead to significant intervention later this year and in 2019:

1) clear and converging licensing requirements for FinTech firms;

2) common standards and interoperable solutions for FinTech;

3) enable innovative business models to scale-up across the EU through innovation facilitators;

4) technology-neutrality Suitability Review;

5) removing obstacles to the use of cloud services;

6) EU Public Blockchain initiative;

7) building capacity and knowledge in an EU FinTech Lab;

8) strengthening the cyber resilience of the EU Financial Sector.

Princivalle Apruzzi Danielli Law Firm, that deals with both banking law and IT law, will keep monitoring the area and post new bits of information as soon as they will be available.

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16/2/18

On line sales, Europe says stop to the geo blocking system

Today 6 February 2018 the European Parliament passed a Regulation to end geo-blocking with the aim of grating people access to goods and services on the same terms all over the Europe, regardless of where they are connecting from.

The Regulation bans any unjustified restriction to retail sales used by the web-site based on nationality, residence or place of connection.

Country redirect policies, impossibility to register on a website due to the residence, limit to currencies or means of payment represent barriers that prevents users from freely shop online the site they prefer; therefore, they are considered a way of discrimination.

The new rules will apply to several goods and services, such as furniture and electronics, online services such as cloud services or website hosting, entertainment services. 

According to the art. 3 of the Regulation, the prohibition shall not apply if “the blocking or limitation of access, or the redirection is necessary in order to ensure compliance with a legal requirement laid down in Union law, or in the laws of a Member State in accordance with Union law, to which the trader’s activities are subject.” Nevertheless, in order to be compliant with the Regulation the traders must provide “a clear and specific explanation to customers regarding the reasons why the blocking or limitation of access, or the redirection is necessary in order to ensure such compliance. That explanation shall be given in the language of the online interface that the customer initially sought to access.”

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9/1/17

Italian Supreme Court rules: The Internet service provider (ISP) is liable for the illegal content, is the decision unexpected or in line with the E-Commerce Directive principles?

For the first time in Italy the Supreme Court (Criminal Section Sec. 5 No. 54946/2016 Sentenza_Cassazione_54946_27_dicembre_2016) held an internet service provider liable for the illegal contents hosted in a web site.

With the decision issued on 14 July 2016 the Italian Supreme Court (“Corte di Cassazione”) upheld a decision of the Court of Appeal in Brescia (Lombardia Region) and ruled that the applicant (the legal representative of a company managing the web site “agenziacalcio.it”) was liable for the crime of defamation due to a defamatory comment reported by a user (Mr Danilo Filippini) against Mr Carlo Tavecchio (the Chairman of the Italian Football Federation) in the web site.

This decision has been considered a milestone from the experts in internet law because, according to the E-Commerce Directive (Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ‘Directive on electronic commerce’) implemented in Italy by the Legislative Decree no.70/2003 Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information stored (transmitted/hosted) at the request of a recipient of the service, provided that some conditions are met. The mere conduit (transmitting), caching and hosting information provided by a recipient are considered core business of the service provided and where the internet service provider (ISP) is not involved in the creation or selection of the illegal content they should benefit from the exemption regime provided by the Directive. To this purpose, the “passive role” of the service provider made the difference in several cases before the European Courts (see Lafesse v. MySpace Court of Paris 2007). Moreover, in order to protect the fundamental right of the freedom of expression, no general duty to monitor may be imposed on ISPs in accordance with the relevant provisions under the E-commerce Directive.

However, the internet service providers (ISPs) can only benefit from the limited liability regime when they expeditiously remove or block access to illegal content as soon as they either “have actual knowledge” or “are aware of facts or circumstances” regarding such illegal content.

According to the facts mentioned in the decision of the Supreme Court, in this case the internet service provider has been informed of the illegal content by a separate email sent to the legal representative (while he was on holiday with no access to the email account for the attorney defending the ISP).

In the light of the above, the decision of the Supreme Court could not be considered a revolution where it is still crucial to adequately determine the liability of the providers according to the facts and circumstances of the case considering that, the E-Commerce Directive does not define what should be considered as “actual knowledge” or “awareness”. Consequently, it is left to the courts to determine which level of knowledge or awareness could be required. The Italian Supreme Court took a step into this direction.

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1/8/16

Princivalle Apruzzi Danielli Law Firm in a 26.1m euro project financing transaction

Princivalle Apruzzi Danielli – Law Firm assisted a leading Italian industrial group, sponsor in the transaction, in the negotiation of a facility agreement, on a project finance basis, of 6 biogas plants, worth euro 26.1 millions. The transaction has been followed by the senior partners Lorenzo Princivalle and Valentina Apruzzi.

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29/12/15

Princivalle Apruzzi Danielli assisting in share quota purchase agreement

Princivalle Apruzzi Danielli has recently assisted an Italian industrial group in purchasing from an Italian bank a share quota in an limited company.

The transaction, executed just before the winter holiday period, involved also the termination of the shareholders’ agreement in force.

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14/4/15

Princivalle Apruzzi Danielli in cross-border acquisition

Princivalle Apruzzi Danielli assisted, with its senior partners Lorenzo Princivalle and Valentina Apruzzi, in december 2014 a client based in Hungary in the acquisition of its Italian distributor.

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5/2/15

Setting up a business in Italy

Generally speaking, most foreign citizens are allowed to set up a business in Italy. We will limit this paper to the case of foreign companies willing to start operating in Italy.

Basically, there are three ways by which such aim can be reached: either (a) opening a branch office or (b) incorporating a subsidiary company or (c) purchasing an existing company.

(a)     Branch office

In order to start operating in Italy, a company based abroad could simply open a branch office. Once the premises have been found, the company is required to appear, through its legal representatives or an attorney, before a notary in Italy in order to sign a deed of incorporation of the branch.

Several pieces of information must be included in the deed: name of the company, registered office, name and address of the branch office, person in charge of the branch office, etc.

A copy of the company’s articles of association must be attached to the deed (the copy must be stamped with the apostille, translated in Italian and sworn in court). Satisfactory evidence of the powers of the representatives/attorneys must be provided to the notary.

Then the notary will file the deed to the relevant company register office (called in Italy “Registro delle Imprese”, a register held by the Camera di Commercio). Company register fees and taxes are to be paid.

(b)     Subsidiary company

The first step is defining the kind of company that suits most the needs of the parent: a public company or a limited company are the most commonly used kinds.

Then the articles of association must be drawn up in the form that, in accordance with the law, suits the needs of the business. Share capital amount, registered office, directors and, in some circumstances, auditors have to be defined at this stage.

Once again, in order to incorporate the company, a notary is needed: he or she will witness the memorandum of association that will be signed as a deed by the parent’s company representatives or by their attorneys. Satisfactory evidence of the powers of the representatives/attorneys must be provided to the notary. Then the notary will file the memorandum of association and the articles of association to the company register.

(c)      Purchasing a company

Finally, purchasing the share capital of an existing company can be an option. In this case, after a due diligence process, aimed at evaluating the target company as well as at highlighting any critical aspect/risk of the acquisition, lawyers draft a sale and purchase agreement that has to be negotiated by the purchaser and the seller and their lawyers. This step can take time, depending on the value of the transaction and its complexity.

After the contract has been negotiated in its final text, normally, the parties sign it before a notary as a deed. Once again, satisfactory evidence of the powers of the representatives/attorneys of the parties must be provided to the notary.

Lorenzo Princivalle – Avvocato (Italy) & Solicitor (England and Wales, non practising)

Partner at Princivalle Apruzzi Danielli Law Firm

Via Santo Stefano 50

I-40125 Bologna

T. +39 0510930400

info@pa-lex.com

www.pa-lex.com

 

DISCLAIMER: This summary is intended for general information purposes only. It is not to be considered accurate, updates, complete or a legal opinion. It is neither an offer nor a binding lawyer / client contract or relationship.

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19/1/15

Independent bank guarantee in Italy

Business clients dealing with international trade frequently asked us whether an independent bank guarantee issued under the URDG 758 (the ICC Uniform Rules for Demand Guarantees 2010) is valid, binding and enforceable under the Italian law or not and, if not, whether and how it can be amended in order to ensure it is valid, binding and enforceable as an independent bank guarantee under the Italian law.

Any major transaction nowadays does not take place without this kind of guaranty support.  The principal feature of this kind of guarantee is its autonomy from the principal contract of the transaction.

The guarantee is a contract between a guarantor/bank and the beneficiary and underneath there is always a contractual relationship (the “principal” or “underlying” contract) between a creditor and a debtor which includes the obligation of providing a guarantee in favor of the creditor in case of debtor’s default in performing its obligations.

Its purpose is to indemnify the beneficiary from the possible default of the debtor in the underlying relationship: the beneficiary’s right to claim the payment is to be determined only with reference to the guarantee and the bank has to pay with no right to remedies arising out from the underlying contract.

The most used is the “first demand” guarantee which entitles the beneficiary to receive the payment from the bank when the conditions of the guarantee are met, without any proof of the debtor’s default.

In general terms, according to the Italian statutory law and Italian Courts’ rulings, an independent guarantee issued under the URDG 758 will be considered a valid, binding and enforceable independent guarantee, provided that it includes a clause binding the guarantor to pay any amount demanded under the guaranty notwithstanding any contestation concerning the underlying contract and by which it waives the right to require exhaustion of remedies against the debtor, any right to withhold performance, any right of retention, any right of avoidance, any right to offset, and the right to assert any other claims which the debtor or any third party may have under the principal contract or in connection with it or on any other grounds (such clause being known as “senza eccezioni”).

Anyway, a deep analysis of the text guarantee is always recommended.

 

DISCLAIMER: This summary is intended for general information purposes only. It is not to be considered accurate, updates, complete or a legal opinion. It is neither an offer nor a binding lawyer / client contract or relationship.

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19/5/14

Limited liability company formation and quota sale and purchase agreement

Princivalle Apruzzi Danielli Law Firm, with Lorenzo Princivalle and Valentina Apruzzi, has recently assisted a foreign client in forming a limited liability company under the Italian law and in the negotiation for the sale of the whole quota to a leading German industrial group.

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17/12/13

New office

We are delighted to inform that from 20th January 2014 Princivalle Apruzzi Danielli – Law Firm will be moving to the new and more confortable office in 50, Via Santo Stefano, always right in the centre of Bologna.

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1/10/13

Debt collection in Italy

One of the services we offer concerns debt collection in Italy and abroad. In fact, nowadays, always more and more companies cannot avoid facing the threat of unpaid invoices which obliges them to spend time and energy in long procedures in order to recover  the due payment.

Thus, since its start, our law firm has been developing an increasing experience in the field of bad debt collection. We currently represent our clients throughout the procedural steps required to obtain their payment, giving them the most appropriate legal support.

With specific regard to the Italian civil procedure, we should start by outlining a distinction between 1) the pre-judicial phase and 2) the following, but merely optional or, sometimes even unnecessary, judicial one.

Pre-judicial phase

Firstly, after a complete and in-depth study of the documents offered by the creditor, a warning letter should be sent to the debtor,  formally inviting him/her to pay the outstanding amount within a deadline (normally around 15 days).

After receiving the warning letter the debtor could pay or start a negotiation to arrange an alternative way to write the debt off. Upon request, we can assist the creditor during the negotiation.

Judicial phase

If neither settlement nor payment by the debtor has been achieved by the end of the pre-judicial phase, the subsequent action generally consists in filing a request to the court for the issuance of a summary order (called “Decreto Ingiuntivo”) against the debtor for the payment of the debt, in addition to interest accrued and legal expenses. Please, note that Italian lawyers can act only by way of a specific power of attorney granted by the client which, in case of foreigner clients, should be legalized by a notary public and provided with apostille (if applicable). According to the Italian law, in order to file said application, the debt must be already payable, identified/identifiable and proved in writing. A court fee, depending from the amount of the debt, must be paid in advance.

The court will normally issue the order in a short time, usually a few weeks. The injunction will carry the order to the debtor to pay the sum indicated in the request within 40 days or file an opposition (which is, technically, a claim against the creditor) by which an ordinary proceeding will be started. Should the 40 day-term expire, the payment injunction, whether not opposed and not even performed by the debtor, will be final and executable.

Should the debtor fail to pay, an enforcement procedure needs to be started against the debtor.

 

DISCLAIMER: This summary is intended for general information purposes only. It is not to be considered accurate, updates, complete or a legal opinion. It is neither an offer nor a binding lawyer / client contract or relationship.

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4/9/13

Tech City opportunities

Every day, more and more companies and startups choose to move their offices to the London district widely known as the Silicon Roundabout or Tech City.

State of the art infrastructure, networking opportunities, favourable taxation make glittering London extremely attractive for hi-tech bussinesses.

Our law firm can assist you in moving or starting up your company in the UK.

For more information, please contact: info@pa-lex.com o +39 0510930400

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6/6/13

PAD network expands to London

Princivalle Apruzzi Danielli has recently expanded its network with the fellow law firm B&M Law llp, based in London.

In our aim, this will be the first step of our network growth.

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27/3/13

United Kingdom: conveyancing, companies and litigation

Princivalle Apruzzi Danielli, following the recent qualification as solicitors (non practising) achieved by the partners Lorenzo Princivalle and Valentina Apruzzi, strengthens its relationship with the UK in order to better assist clients whose economic interests are shared between Italy and Britain.

Princivalle Apruzzi Danielli may be regarded as a true anglo-italian law firm, both for its excellent relationships with English law firms and for the skills of its professionals.

The law firm may assist clients in conveyancing and property matters, company incorporation and litigation both in Italy and the UK.

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18/1/13

British Chamber of Commerce for Italy

Princivalle Apruzzi Danielli is proud to announce that it has been admitted as a corporate member of the British Chamber of Commerce for Italy.

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其他新闻

28/1/16

Princivalle Apruzzi Danielli的网站现在可用中文浏览。

Princivalle Apruzzi Danielli是建立在意大利和中国之间的桥梁:从一方面,我们希望提供网站的中文版

本可以帮助意大利的公司在中国获得更多利益,从另一方面,我们也希望潜在的中国的法律事务所

和客户在有需要的情况下也可以向我们寻求帮助。

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